Basi giuridiche

Sulla base del postulato della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (05.3477, presentato il 9.9.2005) e della mozione modificata Heberlein „Misure contro i matrimoni forzati e i matrimoni combinati" (06.3658, presentata il 7.12.2006), la Confederazione è intervenuta in un primo momento con l'adozione di misure legislative in materia di matrimoni forzati.

Il 1° luglio 2013 è entrata in vigore la «Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati». La legge implica una modifica del Codice civile che ora prevede l'impugnazione d'ufficio dei matrimoni contratti sotto costrizione. Inoltre ora l'impugnazione è possibile a tempo indeterminato. È stata anche ampliata la definizione di costrizione. Con la creazione di una specifica fattispecie di reato ora i matrimoni forzati possono essere sanzionati più duramente in quanto sono considerati «crimini» e non più solo «delitti». I matrimoni con minori celebrati sul territorio nazionale (in precedenza consentiti agli stranieri) ora non saranno più autorizzati e non sono previste eccezioni. Possono essere impugnati, analogamente al matrimonio forzato, anche i matrimoni contratti all'estero, se al momento della celebrazione uno dei coniugi era ancora minorenne. Tuttavia, in questo caso la dichiarazione di nullità dipende da una valutazione degli interessi. Nei casi più gravi il matrimonio non viene nemmeno riconosciuto. Se sussiste il sospetto che si tratta di un «matrimonio forzato" o che uno dei coniugi era minorenne al momento della celebrazione del matrimonio le autorità potranno sospendere la procedura di autorizzazione del ricongiungimento familiare con il coniuge.

Il pacchetto di misure, che contempla modifiche in sei settori normativi, prevede essenzialmente le seguenti disposizioni:

  •  I matrimoni celebrati in Svizzera sottostanno al diritto svizzero e non sono previste eccezioni; in linea di principio non saranno più tollerati neppure i matrimoni con minori contratti all'estero
  • Sospensione della domanda di ricongiungimento familiare del coniuge
  • Autorizzazione a rimanere in Svizzera a prescindere dallo stato civile
  • Possibilità di annullamento a tempo indeterminato (d'ufficio)
  • Reato punibile con una pena detentiva fino a 5 anni.

Queste disposizioni sono applicabili anche nel caso di unioni domestiche registrate sotto costrizione.

 

Il 27 marzo 2013 il Consiglio federale ha emesso due ordinanze:

Direttive Ordinanza sullo stato civile: Matrimoni e unioni domestiche forzati (Stato: 1° febbraio 2014)

Informazioni sulla legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati del 12 giugno 2012 (in vigore dal 1° luglio 2013): Download
Ulteriori informazioni sugli sviluppi della legge sui matrimoni forzati sono disponibili sul sito dell'Ufficio federale di giustizia (UFG): Dossier matrimoni forzati

Panoramica sulla legge sulle misure contro i matrimoni forzati: Download

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